LEGITTIMA DIFESA, NORMA IN VIGORE È CHIARA MA SE SERVE RISCRIVIAMOLO ANCHE IN STAMPATELLO: CHI ENTRA IN CASA ALTRUI PER RUBARE O PEGGIO DEVE SAPERE CHE RISCHIA LA SUA INCOLUMITÀ
Ancora una volta, anche nel caso di Vaprio d'Adda, non riesco a comprendere il perché un cittadino onesto che nel cuore della notte, al buio, sorprende dei malviventi intenti a rubare in casa propria, debba essere indagato per eccesso colposo in legittima difesa dopo aver sparato, con una pistola regolarmente denunciata, e accidentalmente ucciso, uno di questi criminali che ha poi anche cercato di soccorrere. L'articolo 52 del codice penale recita che "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa". Ebbene i requisiti giuridici della necessità della difesa e dell’attualità del pericolo di offesa richiesti dalla legge in questo caso mi sembra ci siano proprio tutti: dunque perché questo signore viene indagato?
Fin da adesso mi metto a disposizione con lui, come ho già fatto in altri analoghi casi, per sostenerlo in quello che temo possa essere un lungo e difficile percorso giudiziario. Anche questa vicenda, però, dimostra come l'articolo 52 del codice penale, seppur parzialmente modificato in senso positivo dall'allora maggioranza di centrodestra nel 2006 - stabilendo che nei casi di violazione di domicilio sussiste per legge il rapporto di proporzione, consentendo di fatto l'utilizzo di un'arma legittimamente detenuta, o altro mezzo idoneo, al fine di difendere la propria o la altrui incolumità oppure i beni propri - è ancora carente, non tutelando a sufficienza chi è vittima di una violenza quale un'irruzione di malviventi nella propria abitazione: chi si trova in casa propria e viene aggredito non può in pochi secondi, magari al buio o comunque di notte, valutare la proporzionalità dell'offesa e del pericolo, o se il rapinatore ha una pistola, un coltello o una mazza, ma deve avere il sacrosanto diritto di difendersi, subito, senza se e senza ma, senza il timore di dover poi passare da vittima a colpevole sul banco degli imputati, mentre chi penetra furtivamente in casa altrui deve aver chiaro i rischi che sta correndo per la sua incolumità in caso di legittima reazione da parte di chi vive in quella casa.
Modifichiamo nuovamente l'articolo 52 in questa maniera, in modo che in casa propria ci si possa difendere senza rischiare un'impostazione per eccesso colposo in legittima difesa: servirà come deterrente anche per i malintenzionati che, prima di fare irruzione in casa altrui, ci penseranno bene sapendo di rischiare la loro incolumità.